Conferimento incarichi
obbligo di
pubblicazione
L’art. 3 della legge 24.12.2007 n. 244
(finanziaria 2008) recita all’art. 3 rispettivamente:
comma 18
I contratti relativi a rapporti di consulenza con
le pubbliche amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data di
pubblicazione del nominativo del consulente, dell’oggetto dell’incarico e
del relativo compenso sul sito istituzionale dell’amministrazione
stipulante.
comma 54 (modifica all’art. 1 comma 127 della L.
662/1996)
Le pubbliche amministrazioni che si
avvalgono di collaboratori esterni o che affidano incarichi di consulenza
per i quali è previsto un compenso sono tenute a pubblicare sul proprio
sito web i relativi provvedimenti completi di indicazione dei soggetti
percettori, della ragione dell’incarico e dell’ammontare erogato. In caso
di omessa pubblicazione, la liquidazione del corrispettivo per
gl’incarichi di collaborazione o consulenza di cui al presente comma
costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale del
dirigente preposto.
Si pubblicano
pertanto in allegato alla presente paginai
provvedimenti attinenti a quanto sopra
precisato.
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